Valutazione dei Rischi: redazione del DVR
Il DVR è il documento obbligatorio che identifica e valuta tutti i rischi presenti in azienda. Va redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/08. Vedi nel glossario →
La Valutazione dei Rischi è il pilastro del sistema di prevenzione aziendale. Identifica i pericoli, valuta la probabilità e la magnitudo dei rischi, definisce le misure preventive e protettive necessarie. Lo redigiamo dopo un sopralluogo reale, personalizzato sulle effettive lavorazioni e attrezzature presenti.
Cosa contiene il DVR
Il documento è strutturato per essere completo e operativo:
- ▸Anagrafica aziendale e organigramma con ruoli sicurezza
- ▸Descrizione attività, processi e mansioni
- ▸Identificazione dei pericoli (chimici, fisici, biologici, ergonomici, psicosociali)
- ▸Valutazione del rischio per ogni pericolo (probabilità × magnitudo)
- ▸Misure di prevenzione e protezione adottate
- ▸DPI in dotazione per ciascuna mansione
- ▸Programma di miglioramento con priorità e responsabili
- ▸Procedure operative di sicurezza
- ▸Piano di emergenza ed evacuazione
- ▸Programma formativo
Rischi tipicamente valutati
Il DVR analizza tutti i rischi presenti, anche residui:
- ▸Rischi meccanici (attrezzature, taglio, schiacciamento)
- ▸Rischi elettrici
- ▸Rischio chimico (sostanze pericolose, schede SDS)
- ▸Rischio biologico (esposizione ad agenti biologici)
- ▸Rumore (Titolo VIII Capo II)
- ▸Vibrazioni meccaniche (mano-braccio, corpo intero)
- ▸Movimentazione manuale dei carichi (NIOSH, OCRA)
- ▸Videoterminali (uso superiore a 20 ore/sett.)
- ▸Microclima, illuminazione, ventilazione
- ▸Stress lavoro-correlato (metodologia INAIL)
- ▸Rischio incendio (valutazione DM 02/09/2021)
Quando aggiornare il DVR
Va rivalutato in caso di: modifiche significative al processo produttivo, infortuni o quasi-infortuni significativi, nuove tecnologie o macchinari, nuove sostanze chimiche, modifiche all'organizzazione, evoluzione della tecnica preventiva, esiti della sorveglianza sanitaria che indichino necessità di rivalutazione.
Tempi e modalità
Dopo il sopralluogo iniziale (mezza giornata/giornata in base alla dimensione), il DVR viene redatto in 10-15 giorni lavorativi. Per aziende multi-sede o complesse il tempo è proporzionato.
Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Procedura in 5 step per redigere il DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/08 entro 90 giorni dall'inizio attività o dall'assunzione del primo lavoratore.
- 1
Sopralluogo in azienda e raccolta documentale
Il tecnico effettua un sopralluogo nei luoghi di lavoro per analizzare ambienti, attrezzature, sostanze utilizzate, mansioni e organizzazione. Raccoglie inoltre la documentazione esistente: visura, planimetria, libretti uso e manutenzione, schede di sicurezza (SDS), eventuali DVR precedenti.
- 2
Identificazione dei pericoli per mansione
Per ogni mansione e processo aziendale identifichiamo i pericoli reali: meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, microclima), ergonomici (MMC, posture, VDT) e psicosociali (stress lavoro-correlato secondo metodologia INAIL).
- 3
Valutazione del rischio (probabilità × magnitudo)
Per ogni pericolo calcoliamo il livello di rischio applicando la matrice probabilità × magnitudo (R = P × M), classificando il rischio in accettabile, basso, medio, alto. La valutazione tiene conto delle misure preventive già adottate e del rischio residuo.
- 4
Definizione delle misure di prevenzione e protezione
Per ogni rischio non accettabile definiamo le misure tecniche, organizzative e procedurali, i DPI necessari per mansione, il piano di formazione, il protocollo di sorveglianza sanitaria e il programma di miglioramento con priorità, responsabili e scadenze.
- 5
Formalizzazione, data certa e consegna
Redigiamo il DVR completo, lo facciamo firmare dal Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se nominato) e consultiamo l'RLS. Apponiamo data certa (PEC, firma digitale o marcatura postale) e archiviamo il documento, pronto per essere esibito in caso di ispezione USL/ITL.
Cosa include il servizio
Cosa include
- Sopralluogo nei luoghi di lavoro
- Redazione del DVR completo
- Identificazione dei pericoli per mansione
- Valutazione probabilità × magnitudo (R = P × M)
- Definizione delle misure di prevenzione e protezione
Cosa NON include
- Sorveglianza sanitaria e visite mediche (vedi medicina del lavoro)
- Formazione obbligatoria dei lavoratori (vedi corsi sicurezza)
Sorveglianza sanitaria e formazione sono disponibili come servizi separati o nel pacchetto consulenza completa.
Domande frequenti
Entro quando devo redigere il DVR?+
Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività o dall'assunzione del primo lavoratore (art. 28 c. 3 bis D.Lgs 81/08). Fino al 2013 le micro-imprese potevano avvalersi di autocertificazione, ora abrogata: DVR obbligatorio per tutti.
Posso usare le procedure standardizzate per piccole imprese?+
Le procedure standardizzate (DM 30/11/2012) sono ancora applicabili per aziende fino a 10 lavoratori che svolgono attività non a rischio elevato. Per attività a rischio specifico (cantieri, sostanze pericolose, agenti biologici Gruppo 3-4) serve il DVR completo.
Chi deve firmare il DVR?+
Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente (se nominato), RLS (per consultazione). Il documento va datato di certa data: data certa, marcatura postale, PEC, firma digitale sono modalità ammesse.
Il DVR include la valutazione dello stress lavoro-correlato?+
Sì, è obbligatoria per tutte le aziende (art. 28 c. 1 e Accordo Europeo 2004). Adottiamo la metodologia INAIL articolata in fase preliminare (check-list su eventi sentinella e fattori organizzativi) e, se necessario, fase di approfondimento.
Quanto costa la redazione del DVR?+
Per micro-imprese low-risk si parte da 400-600 €. Per aziende medie con processi articolati il costo si proporziona alla complessità. Su richiesta forniamo preventivo a fronte di una breve scheda informativa sulla tua attività.
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