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Giulio Morelli

Aggiornamento formatori sicurezza: 24 ore nel triennio

In sintesi

La qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro non è permanente. Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 impone un aggiornamento triennale di 24 ore nell'area tematica di competenza oppure, in alternativa, lo svolgimento di almeno 24 ore di docenza nel triennio…

di Giulio Morelli·6 min read·

La qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro non è permanente. Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 impone un aggiornamento triennale di 24 ore nell'area tematica di competenza oppure, in alternativa, lo svolgimento di almeno 24 ore di docenza nel triennio nella stessa area. Chi lascia scadere il requisito perde la qualifica: le sue docenze non sono più valide ai fini degli attestati e l'ente che le utilizza si espone a contestazioni.

Punti chiave#

  • Il DM 06/03/2013 fissa il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e sei criteri alternativi per qualificarsi come formatore
  • L'aggiornamento è triennale: 24 ore di formazione fruita oppure 24 ore di docenza erogata nell'area tematica di competenza
  • Le aree tematiche sono tre: normativa/giuridica/organizzativa, rischi tecnici e igienico-sanitari, relazioni e comunicazione
  • Seminari, convegni specialistici e corsi avanzati concorrono al monte ore se documentati con attestato
  • Un formatore non aggiornato rende contestabili gli attestati firmati, con ricadute dirette sul datore di lavoro che li ha acquistati

Chi è formatore qualificato secondo il DM 6 marzo 2013#

Il decreto interministeriale 6 marzo 2013, operativo dal 18 marzo 2014, ha definito per la prima volta i criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza. Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado; a questo si aggiunge il possesso di almeno uno dei sei criteri alternativi previsti, che combinano in vario modo esperienza di docenza, esperienza professionale nel settore prevenzionistico e percorsi formativi dedicati alla didattica.

Il punto spesso trascurato è che la qualifica non è generica: vale per l'area tematica in cui il criterio è stato maturato. Un ingegnere esperto di rischi tecnici non è automaticamente qualificato a insegnare comunicazione della sicurezza, e viceversa. Chi progetta un corso di formazione deve quindi verificare che ogni docente sia qualificato proprio per i moduli che andrà a erogare.

Come maturare le 24 ore del triennio#

Il monte ore si costruisce con attività documentate riconducibili all'area tematica di competenza. Valgono i corsi di aggiornamento per formatori, i seminari e i convegni specialistici, i percorsi su metodologie didattiche innovative (progettazione per obiettivi, formazione esperienziale, e-learning) e i corsi avanzati su temi tecnici specifici. La regola pratica: ogni ora deve essere provata da un attestato o da un documento equivalente che riporti data, durata, contenuti ed ente erogatore.

Un metodo che consiglio ai formatori che seguiamo: distribuire le 24 ore su tutto il triennio, ad esempio 8 ore l'anno, invece di concentrarle a ridosso della scadenza. Si evita l'affanno dell'ultimo trimestre e si scelgono i corsi per interesse reale, non per necessità di calendario. Molti moduli sono fruibili anche tramite piattaforma e-learning, utile per chi lavora su più sedi.

Docenza al posto della formazione: quando conviene#

Il decreto ammette un'alternativa spesso dimenticata: chi svolge almeno 24 ore di docenza nel triennio, nell'area tematica di riferimento, assolve l'obbligo senza frequentare corsi. Per un formatore attivo è la via naturale, ma richiede la stessa disciplina documentale: registri d'aula, lettere di incarico, calendari firmati dall'ente organizzatore.

Attenzione a un dettaglio: la docenza vale se rientra nell'area tematica per cui si è qualificati. Ore erogate su temi estranei — ad esempio corsi di qualità o ambiente non riconducibili alla sicurezza — non concorrono al conteggio. Nel dubbio, conviene mantenere un fascicolo personale aggiornato con la mappatura ore/area, così da poter dimostrare il requisito in caso di verifica o di richiesta da parte di un committente.

Gli errori che fanno decadere la qualifica#

Tre situazioni ricorrenti creano problemi seri. La prima: confondere la decorrenza del triennio, che per chi era già qualificato alla data di entrata in vigore del decreto partiva dal 18 marzo 2014, mentre per i nuovi formatori decorre dalla data di conseguimento della qualifica. La seconda: accumulare ore in un'area tematica diversa da quella in cui si insegna, convinti che "tanto è sempre sicurezza". La terza: non conservare gli attestati, rendendo impossibile dimostrare un aggiornamento realmente svolto.

Le conseguenze non ricadono solo sul formatore. Se in sede ispettiva emerge che il docente di un corso non era qualificato o aggiornato, l'organo di vigilanza può considerare la formazione non valida: il datore di lavoro si ritrova con lavoratori formalmente non formati e deve ripetere i corsi, oltre a rispondere delle violazioni del D.Lgs 81/08. Per questo, prima di affidare la formazione aziendale, è buona pratica chiedere all'ente il curriculum e le evidenze di aggiornamento dei docenti, come si fa per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Domande frequenti#

Da quando decorre il triennio di aggiornamento?#

Per i formatori già qualificati all'entrata in vigore del DM 06/03/2013, il primo triennio è partito dal 18 marzo 2014. Per chi si qualifica successivamente, il triennio decorre dalla data in cui matura il criterio di qualificazione. A ogni scadenza il conteggio riparte da zero: le ore eccedenti non si trasferiscono al triennio successivo.

L'aggiornamento del formatore può essere svolto online?#

Sì, nella prassi consolidata l'aggiornamento è fruibile anche in modalità e-learning o videoconferenza, purché l'ente erogatore rilasci un attestato con contenuti, durata e verifica dell'apprendimento. È una soluzione comoda per distribuire le ore nel triennio senza vincoli di trasferta, soprattutto per i moduli teorici e normativi.

Cosa succede se il formatore non si aggiorna nei termini?#

La qualifica decade e il formatore non può erogare docenze valide finché non completa le ore mancanti. Gli attestati firmati nel periodo di carenza sono contestabili dagli organi di vigilanza, con l'effetto pratico di dover ripetere la formazione erogata. Il ripristino avviene completando l'aggiornamento, ma i corsi tenuti nel frattempo restano a rischio.

Le tre aree tematiche richiedono aggiornamenti separati?#

Sì, il requisito si mantiene area per area. Chi è qualificato su due aree — ad esempio rischi tecnici e relazioni/comunicazione — deve poter dimostrare l'aggiornamento in entrambe, tramite formazione o docenza riconducibile a ciascuna. Per questo conviene mappare ogni attestato sull'area corrispondente fin da subito.

Nota dell'esperto — Giulio Morelli. Quando un'azienda mi chiede di verificare la formazione pregressa, la prima cosa che controllo è la qualifica dei docenti: è il punto debole più frequente degli attestati "low cost". Un formatore serio consegna senza esitazioni il proprio fascicolo di aggiornamento; se l'ente tergiversa su questa richiesta, è un segnale da non ignorare.

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